Domande Frequenti
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1. Di quali riduzioni beneficio se ho acquistato un veicolo nuovo a benzina o diesel, con etichettaEnergia A?
"I veicoli appartenenti alla classe A beneficiano di un bonus del 50% dell‘imposta base a condizione che abbiano emissioni di CO2 inferiori o uguali a 140g/Km e, se diesel, che abbiano il filtro antiparticolato di serie.""
2. Di quali riduzioni beneficio se acquisto un veicolo nuovo ibrido?
"I veicoli ibridi con motore elettrico beneficiano di base di un esonero pari al 50% dell‘imposta. A questo esonero può inoltre essere cumulato il bonus, solo se l‘automobile sottostà ai criteri previsti (Classe A, ≤ 140g/Km di CO2, filtro antiparticolato)."
3. Di quali riduzioni beneficio se acquisto un veicolo nuovo a gas naturale o GPL?
"I veicoli a gas naturale (metano) come pure quelli a GPL beneficiano di un esonero pari al 25% dell‘imposta base. A questo esonero può essere cumulato anche il bonus, solo se l‘automobile sottostà ai criteri previsti (Classe A, ≤ 140g/Km di CO2). "
4. Di quali riduzioni beneficio se acquisto un veicolo elettrico?
"I veicoli elettrici sono totalmente esenti dal pagamento dell‘imposta di circolazione (esonero del 100%), anche se acquistati precedentemente al 1 gennaio 2009."
5. Cambia qualcosa se possiedo già un veicolo elettrico/ibrido?
"Per i veicoli elettrici e ibridi già in circolazione rimane in vigore l‘esonero dell‘imposta rispettivamente del 100% (elettrici) e del 50% (ibridi); i veicoli ibridi già immatricolati non potranno usufruire anche del bonus."
6. Beneficio dell‘esonero del 25% se possiedo già un veicolo a gas naturale o GPL?
"No, l‘esonero del 25% sull‘imposta base è previsto solo per i nuovi veicoli a gas, immatricolati dal 1.1.2009."
7. Beneficierò dell‘esonero se installo sul mio veicolo un impianto a gas naturale o GPL (trasformazione)?
"Dipende: solo se il veicolo è nuovo e la sua prima immatricolazione è avvenuta dopo il 1.1.2009, e a condizione che i livelli di emissione corrispondano (rispetto delle relative direttive UE o misurazione da parte di istituti certificati). Non è previsto nessun esonero per le trasformazioni eseguite su veicoli immatricolati prima del 1.1.2009."
8. Quanto pagherò se acquisto un veicolo con etichettaEnergia comprese tra B e E?
"Per le categorie comprese tra B e E non sono previsti ne bonus ne malus; la tassa di circolazione rimmarà invariata."
9. Cosa succede se acquisto un‘auto d‘occasione dopo il 1 gennaio 2009?
"Se si tratta di un veicolo nuovo immatricolato dopo il 1.1.2009 sarà valutato secondo la classe di appartenenza rispetto all‘etichettaEnergia se, contrariamente, si tratta di un veicolo immatricolato prima del 1.1.2009 l‘imposta di circolazione non subirà alcuna variazione."
10. Come sarà calcolata l‘imposta se ho le targhe trasferibili?
"Viene calcolata l‘imposta dei due veicoli in base alle regole generali (bonus/malus). Si pagherà il 100% dell‘imposta del veicolo con l‘imposta più elevata e il 20% dell‘altro (se si tratta di veicoli dello stesso genere)."
11. Come viene calcolata l‘imposta se con le targhe trasferibili un veicolo beneficia del bonus e l‘altro del malus?
"Pagherà l‘intera imposta di circolazione per il veicolo con malus (quindi con supplemento) e solo il 20% dell‘imposta già ridotta dal bonus."
12. Quali sono le classi penalizzate?
"Tutti i veicoli nuovi, immatricolati dopo il 1.1.2009 con etichettaEnergia F e G saranno penalizzati con un malus e sottoposti ad un supplemento di imposta, rispettivamente del 20% per F e del 50% per G."
13. Possiedo un veicolo di categoria F/G già immatricolato prima del 2009, in futuro pagherò un‘imposta superiore?
"No, l‘entrata in vigore del sistema degli ecoincentivi bonus/malus è valido unicamente per i nuovi veicoli immatricolati dal 1.1.2009."
14. Possiedo già un veicolo di categoria A con le caratteristiche richieste, ho diritto al bonus?
"No, il bonus è accordato unicamente ai nuovi veicoli immatricolati dal 1.1.2009 (misura di incentivazione). "
15. La mia auto nuova appartiene alla categoria A, come mai non beneficio del bonus?
"Non basta appartenere alla categoria energetica A per beneficiare del bonus; l‘automobile deve avere emissioni di CO2 inferiori ai 140g/Km e, se diesel, deve avere il filtro antiparticolato di serie."
16. Se acquisto un veicolo con i requisiti della categoria A dopo due anni dall‘immatricolazione, beneficerò del bonus ancora per tre anni?
"Dipende. Per le auto d‘occasione, con prima immatricolazione dal 1.1.2009, l‘imposta sarà calcolata in base alla classe di appartenenza di gennaio dell‘anno in corso."
17. Mi viene tolto il bonus se nei primi tre anni dalla prima immatricolazione la mia auto viene classificata diversamente?
"No, per il detentore dell‘auto nuova immatricolata dal 1.1.2009 il bonus è garantito per il primo anno e per i due anni successivi all‘immatricolazione anche in caso di declassamento a categoria B o cambio dei requisiti."
18. Se acquisto un veicolo d‘occasione immatricolato dopo il 1 gennaio 2009, il bonus di cui beneficia rimane valido sempre per i primi tre anni?
"Nel caso di cambio del detentore l‘imposta viene ricalcolata ogni anno al 1° gennaio in base alla categoria energetica attuale. Il bonus è garantito fintanto che l‘auto rispecchia le condizioni date."
19. Come sarà calcolata l‘imposta se importo un veicolo privatamente, non omologato in Svizzera?
"Il detentore è tenuto a produrre la documentazione necessaria per dare modo di determinare l‘appartenenza ad una determinata categoria energetica. La Sez. circolazione valuterà sulla base delle formule indicate dall‘etichettaEnergia e, se del caso, opterà per una immatricolazione temporanea. (Art. 4, cpv 3, Regolamento di applicazione)."
20. Quanto pago se possiedo un veicolo vecchio senza catalizzatore?
"I veicoli vecchi, immatricolati prima del 1.10.1987 (senza catalizzatore) saranno penalizzati con un supplemento d‘imposta del 30%."
21. Come sarà calcolata l‘imposta se la mia auto è stata immatricolata prima del 01.10.1987 ma è munita di catalizzatore?
"Nel caso il veicolo fosse stato munito nel frattempo di catalizzatore, è di competenza del detentore produrre la necessaria documentazione per l‘accertamento della modifica, e richiedere all‘ufficio competente la modifica dell‘imposta di circolazione. (Art. 4, cpv 2, Regolamento di applicazione)."




